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Decreti sull’efficienza energetica

Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 311/06 che corregge e integra il D.Lgs. 192/05, il quale a sua volta ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. L’obiettivo di questi decreti è far sì che anche l’Italia punti decisamente a una migliore “qualità energetica” degli edifici esistenti e futuri, riducendo le emissioni di CO2, così come richiesto dal Protocollo di Kyoto.
Tali decreti introducono due importanti novità:

  1. i valori massimi delle dispersioni termiche dell’involucro edilizio.
  2. la certificazione energetica degli edifici;

Il recente DM di marzo 2008 indica per il 2010 valori ancora più severi di trasmittanza termica per le finestre.


Prestazioni dell’involucro edilizio
L’Italia è stata suddivisa in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) e per ognuna di esse il D.Lgs. 311/06

  • strutture opache verticali;
  • strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture);
  • chiusure trasparenti e vetri.

Nelle tabelle sono riportati i valori di trasmittanza termica che devono rispettare le chiusure trasparenti comprensive degli infissi e le prestazioni che devono avere i soli vetri.

Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi in W/m2K (DM 8 marzo 2008)
Italia Zona climatica Sino al 31 dicembre 2009
U (W/m2K)
Dal 1° gennaio 2010
U (W/m2K)
A 4,6 3,9
B 3,0 2,6
C 2,6 2,1
D 2,4 2,0
E 2,2 1,6
F 2,0 1,4
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I serramenti ISI rispettano già i valori di trasmittanza termica stabiliti dal decreto per il 2010.


Certificazione energetica
La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento termico e quindi in che modo esso possa contribuire al risparmio energetico.

Questa certificazione, simile a quella già nota per gli elettrodomestici, indicherà la classe di prestazione energetica della casa, ossi quanti chilowattora consuma all’anno per ogni metro quadrato di superficie.

Il D.Lgs. 311/06 estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessità della certificazione all’immissione sul mercato dell’edificio.

Dal 1° luglio 2007 la certificazione è prevista per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 metri quadrati. Dal 1° luglio 2008 l’obbligatorietà si estenderà agli edifici con superficie fino a 1000 metri quadrati. Dal 1° luglio 2009 anche alle singole unità immobiliari.

La certificazione pertanto accompagnerà la vita dell’immobile in tutti i suoi trasferimenti di proprietà o di locazione e sarà quindi essenziale per la determinazione del suo valore commerciale.

In attesa delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, un modello semplificato che comunque riporta i fabbisogni di energia e la classe di appartenenza dell’edificio.

L’attestato, predisposto da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio e, nel caso di nuove costruzioni, asseverato dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune alla dichiarazione di fine lavori.


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